PRIVATIZZAZIONE DI UNUCI

Privatizzazione dell’Unione Nazionale degli Ufficiali in Congedo d’Italia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 2013, n. 50 

Regolamento recante la privatizzazione dell’ente pubblico non economico «Unione nazionale degli Ufficiali in congedo d’Italia», a norma dell’articolo 46, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. (13G00093) (GU Serie Generale n.111 del 14-5-2013)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/05/2013
    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto il regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n.  2352,  convertito dalla legge 12 febbraio 1928, n.  261,  concernente  la  costituzione
dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI); 
  Vista la legge 24 dicembre 1928, n. 3242, sul riordino dell'UNUCI; 
  Visto il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1697, convertito dalla legge 17 dicembre 1934, n. 2137, concernente modificazioni alla legge 24 dicembre 1928, n. 3242; 
  Visto  il  regio  decreto-legge  2  agosto  1943,  n.  704,  ed  in particolare l'articolo 5, con il quale l'UNUCI e'  stata  posta  alle
dipendenze del Ministero della guerra; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio  2000,n. 361; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 2, comma 634, della legge  24  dicembre  2007,  n.244, e successive modificazioni, e, in particolare le lettere  b)  ed f); 
  Visto l'articolo 26 del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.133,  e successive modificazioni; 
  Considerato  che,  con  decreto  del  Ministro  per   la   pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa  in  data  19  novembre  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2009, adottato  ai  sensi  e  per  gli effetti dell'articolo 26 del decreto-legge n. 112 del  2008,  l'UNUCI e' stato confermato quale ente pubblico; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre  2009,n. 203; 
  Visto il decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  recante  il codice dell'ordinamento militare e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.90, recante il testo unico delle norme regolamentari  in  materia  di
ordinamento militare e successive modificazioni,  ed  in  particolare gli articoli da 47 a 53; 
  Visto l'articolo 46  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e in particolare il comma 1; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400  e successive modificazioni; 
  Ritenuto che la trasformazione  dell'ente  pubblico  non  economico «Unione nazionale degli Ufficiali in congedo d'Italia» in soggetto di
diritto privato sia  la  piu'  idonea  a  favorire  le  molteplici  e differenziate attivita' dell'ente medesimo; 
  Sentite le Organizzazioni sindacali; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,adottata nella riunione del 16 novembre 2012; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 20 dicembre 2012; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni  parlamentari  del Senato della Repubblica; 
  Considerato che le competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati non hanno espresso il parere nei termini prescritti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella riunione del 26 febbraio 2013; 
  Sulla proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  i Ministri per la  pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione  e
dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Privatizzazione dell'ente pubblico non economico a  base  associativa di rilevanza nazionale «Unione nazionale degli Ufficiali in congedo
  d'Italia» 
  1. L'ente pubblico non economico a base associativa,  di  rilevanza nazionale «Unione nazionale degli Ufficiali in congedo  d'Italia»  di seguito denominato «Ente», a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente regolamento, senza nuovi o maggiori oneri per  la
finanza pubblica, e' trasformato  in associazione  con  personalita'giuridica di diritto privato, di rilevanza nazionale e senza fini  di lucro «Unione nazionale degli  Ufficiali  in  congedo  d'Italia»,  di seguito denominata «UNUCI». 
  2. L'UNUCI, con sede  a  Roma,  e'disciplinata,  per  quanto  non espressamente previsto dal  presente  regolamento,  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.  361,  e  successive modificazioni, dal codice civile e  dalle  relative  disposizioni  di
attuazione. 
  3. La  vigilanza  sull'UNUCI  continua  ad  essere  esercitata  dal
Ministero della difesa. 
 Per ulteriore approfondimento vedi:
http://www.unuci.org/Sito/Documenti/GAZZETTA%20UFFICIALE.pdf

Si vis pacem para bellum

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