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IL GIURAMENTO

Con il giuramento, il militare di ogni grado si impegna ad agire sempre animato da una elevata idealità del dovere, con spirito di abnegazione e sacrificio tale da sopportare i necessari disagi e privazioni, affrontare con coraggio i pericoli e dimostrandosi generoso in ogni contingenza. Il militare deve avere elevato il senso dell’onore militare che costituisce il bene più prezioso del patrimonio ideale delle forze armate. Egli nel culto del dovere, nella fedeltà alla Patria, nel ricordo delle tradizioni militari, vive rettamente e generosamente la vita militare, dando prova in ogni occasione, di lealtà e fermezza di carattere. La lealtà determina la massima chiarezza nei rapporti tra i militari di qualsiasi grado, a mezzo di essa la disciplina si rafforza nella stima e nella fiducia reciproche .

Il giuramento viene celebrato in modo solenne dal comandante del/i militare/i avente la qualifica di comandante di corpo, con la partecipazione di rappresentanze dei quadri del reparto e, per le cerimonie di giuramento collettivo, di autorità e invitati dei giurandi.

Il giuramento militare al Re, secondo il Regolamento di disciplina militare – edizione 1929 era il seguente:

«Giuro di essere fedele a Sua Maestà il Re ed ai suoi Reali Successori, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato e di adempiere tutti i doveri del mio Stato, con il sol scopo del bene inseparabile del Re e della Patria»

Il 13 giugno 1946, in seguito ai risultati del referendum istituzionale del 2 giugno, Re Umberto dichiara sciolti dal giuramento di fedeltà al Re tutti coloro che lo hanno prestato.  Dal dopo guerra al 1978 i giuramenti dei dipendenti dello stato furono regolamentati dalla legge 23 dicembre 1946, n.478.

La  formula  di  giuramento  per gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato fu modificata come segue:

 “Giuro  di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo,    di osservare  lealmente  le  leggi e di adempiere tutti i doveri del mio  stato al solo scopo del bene della Patria”.

La formula del giuramento è prevista attualmente all’art. 2 della Legge 11 luglio 1978, nr.382 (Norme di Principio sulla Disciplina Militare); la formula, unica per tutti i cittadini italiani che rivestono lo status di militare, recita:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina ed onore tutti i doveri del mio stato per la difesa della Patria e la salvaguardia delle libere istituzioni »

Il Giuramento, come prescritto all’art. 6 del Regolamento di Disciplina Militare approvato con Decreto del Presidente della Repubblica datato 18 luglio 1986 nr.545, si presta in forma solenne, alla presenza della bandiera e del comandante di corpo; deve essere rinnovato ogni volta che il militare cambia ruolo: dal ruolo dei volontari di truppa al ruolo sergenti, poi al ruolo marescialli e infine al ruolo ufficiali. Gli ufficiali ed i sottufficiali ed i volontari in servizio permanente prestano giuramento individuale mentre gli altri militari in ferma prefissata di norma collettivamente.

Il Regolamento di Disciplina Militare del 1986 (SMD-G-002) ora in vigore elenca puntualmente, al Titolo III, i doveri che i militari assumono con il proprio giuramento. Esso è valido solo se avviene al cospetto della bandiera della Repubblica (solitamente la bandiera di guerra o bandiera d’Istituto) e del comandante di corpo dei militari interessati alla cerimonia. Il Regolamento per la Disciplina delle Uniformi edito dallo Stato Maggiore della Difesa (SMD-G-010), prevede, all’Allegato A, quali uniformi indossare durante la cerimonia di giuramento. Altre prescrizioni di carattere generale sull’organizzazione della cerimonia di giuramento militare sono contenute nel Regolamento per il Servizio Territoriale e di Presidio edito dallo Stato Maggiore della Difesa (SMD-G-106). Sull’Atto di Giuramento, a pena di nullità, va applicata la marca da bollo.

Il giuramento da Ufficiale
Il giuramento da Ufficia

Per l’ufficiale e per il personale dei ruoli ispettori/marescialli, sovrintendenti/sergenti e ruolo volontari graduati (V.S.P.) il giuramento si presta individualmente ed una sola volta; se si perde la qualità di ufficiale o ispettore/maresciallo ovvero sovrintendente/sergente, per esempio per avanzamento di ruolo, il giuramento deve essere nuovamente prestato al momento dell’acquisizione del nuovo ruolo.

Secondo il regolamento militare del 1929, l’ufficiale di nuova nomina, a qualunque categoria appartenesse, doveva prestare giuramento in occasione della sua prima presentazione al corpo, comando od ufficio di destinazione.
Poi l’ufficiale o l’ispettore/maresciallo che giura sguaina la sciabola, la consegna al comandante, quindi recita la formula di rito, sottoscrive l’Atto di Giuramento, riprende la sciabola e la rinfodera.

Il sovrintendente/sergente e i graduati di truppa che giurano estraggono dalla fondina la pistola, la consegnano al comandante, quindi recitano la formula di rito, sottoscrivono l’Atto di Giuramento, riprendono la pistola e la rinfoderano.

Secondo il regolamento militare del 1929, la recluta prestava giuramento prima di far servizio con gli “anziani”, mentre l’allievo sottufficiale e l’allievo ufficiale giuravano al termine del corso di istruzione da recluta.

Oggi, l’intero corpo o distaccamento si reca in Piazza d’armi inquadrato in plotoni distinti per compagnie.

La formazione da assumere è in linea di colonne, ciascun plotone a destra di ciascuna rispettiva compagnia. Il comandante di corpo, di fronte alle truppe schierate in armi e con la bandiera a destra, ordina di presentare le armi, sguaina la sciabola, legge la formula, e “con voce vibrata” domanda “Lo giurate voi?” Le reclute alzano la mano destra[ e gridano ad alta voce “Lo giuro!”

La banda o la fanfara, intona l’inno nazionale, indi la truppa sfila in parata dinanzi a comandante e bandiera, guadagnando l’uscita dalla piazza d’arme.

Fuori dalla piazza d’arme, veniva dato il “rompete le righe” e, riconsegnate le armi, dopo una nuova adunata ed in genere un rinfresco nei locali della caserma, si metteva la truppa in libertà sino al contrappello con obbligo di uscita in uniforme.

Le truppe delle armi a cavallo giuravano appiedate, preferibilmente senza gli animali, salvo che un intero reggimento non fosse comandato dal ministro della difesa di prestare giuramento: in presenza di un simile ordine, i reggimenti di cavalleria giuravano a cavallo (ed anche gli ufficiali alzavano la mano destra e ri-giuravano), mentre i reggimenti di artiglieria giuravano coi pezzi attaccati.

Vedi questo Giuramento

www.youtube.com/watch?v=ApbrpNV4jAQ

Si vis pacem para bellum

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